Visualizzazione post con etichetta legittima difesa. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta legittima difesa. Mostra tutti i post

martedì 18 giugno 2019

L'INDENNIZZO PER CHI AMMAZZA IL LADRO

Se mi difendo da un criminale che entra in casa mia, sto espletando un servizio per cui ho pagato dei terzi che non sono stati in grado di provvedere. Posso pretendere da loro un rimborso?

mercoledì 31 ottobre 2018

LEGGITTIMA DIFESA

LEGGITTIMA DIFESA
Ammiro Carlo Nordio quando dottamente enuncia i principi squadernando il pedigree della sua cultura liberale. Lo capisco meno quando va sul tecnico e commenta gli articoli di procedura penale. Mi fa sognare quando afferma stentoreo che (cito a memoria) “il diritto alla difesa è sacro e chi lo esercita non puo’ conoscere con precisione la minaccia a cui è sottoposto”. Oppure: “chi si è difeso in casa propria dal proditorio attacco di malintenzionati subisce un trauma che non ha senso rinforzare con una trafila estenuante di processi vessatori”. Lo capisco meno quando risponde (o non risponde) all’obiezione: “… ma si dovrà pure indagare se c’è stato un eccesso!”.

Morale, sono giunto alla conclusione che l’unica legge in favore della legittima difesa è quella che paga in anticipo l’avvocato all’indagato. Fine.

Aggiungo che il sussidio ha anche un suo senso economico: l’anonimo che si difende in modo legittimo da un’ aggressione realizza una deterrenza di cui beneficiano tutti. Chi invece subisce passivamente dovrebbe invece essere tassato: realizza un incentivo ad aggredire che penalizza tutti.

lunedì 30 luglio 2018

HL carlo nordio legittima difesa

carlo nordio legittima difesa
riccardo-mariani@libero.it
Citation (APA): riccardo-mariani@libero.it. (2018). carlo nordio legittima difesa [Kindle Android version]. Retrieved from Amazon.com

Parte introduttiva
Evidenzia ( giallo) - Posizione 1
Schiaffo di Nordio: questo Paese vieta la legittima difesa
Evidenzia ( giallo) - Posizione 6
ampio stralcio della prefazione di Carlo Nordio, magistrato da poco in pensione, al libro "L’inferno di Ponte di Nanto" (di Paolo Citran, edizioni Mazzanti Libri) sul dramma del benzinaio Graziano Stacchio.
Evidenzia ( giallo) - Posizione 13
condizionato dall'ideologia fascista,
Nota - Posizione 13
IL NS CODICE PENALE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 14
vedere nello Stato il garante etico dell'anima nazionale,
Nota - Posizione 14
IL PERNO HEGELIANO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 15
Vincenzo Manzini e Arturo Rocco,
Nota - Posizione 15
I FASCISTI CONVINTI CHE LO REDASERO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 16
filosofia idealista, dove lo Stato è padre e madre,
Nota - Posizione 16
Cccccccc
Evidenzia ( giallo) - Posizione 18
chi si difende in casa da un'aggressione ingiusta è sempre e comunque sottoposto a un'indagine.
Nota - Posizione 19
CONSEGUENZA SPECIFICA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 20
nel frattempo l'aggredito ha perso soldi, tempo e tranquillità e, ovviamente, fiducia nelle istituzioni.
Nota - Posizione 21
ANCHE SE QUASI SEMPRE C È ASSOLUZIONE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 22
limiti imposti dall'ordinamento all'esercizio di un diritto individuale nel momento in cui questo interferisce, sino a confliggere, con le prerogative dello Stato.
Nota - Posizione 23
IMPOSTAZIONE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 25
il canone della attualità del pericolo e quello della reazione proporzionata.
Nota - Posizione 25
LA SCILLA E CARIDDI
Evidenzia ( giallo) - Posizione 27
non può sapere se l'intruso vuole rubargli la biancheria o fare strage della famiglia.
Nota - Posizione 28
PROBLEMA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 30
Un danno, si noti, che lo Stato non ha saputo impedire.
Nota - Posizione 30
IL DANNO DEL DERUBATO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 38
sino a che punto il singolo possa (re) agire
Nota - Posizione 38
LA DOMANDA CHE SI PONE IL CODICE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 41
Esso, più modestamente, nasce da un pactum unionis dei cittadini, che gli evolvono la tutela dei propri inalienabili diritti naturali: la vita, l'incolumità, la proprietà. Questa devoluzione, tuttavia, non è incondizionata e irreversibile.
Nota - Posizione 42
LO STETO X IL LIBERALE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 43
Se lo Stato è inadempiente, la persona ha il diritto di riprenderseli.
Nota - Posizione 43
Cccccccccccc
Evidenzia ( giallo) - Posizione 45
«Fin dove l'aggredito può reagire?».
Nota - Posizione 45
DOMANDA HEGELIANA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 46
«Fin dove lo Stato può sanzionare?».
Nota - Posizione 46
DOMANDA LIBERALE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 46
che diritto ha lo Stato di punire la reazione a un crimine che lui, Stato, non è riuscito a impedire?
Nota - Posizione 47
SUMMARY
Evidenzia ( giallo) - Posizione 48
riforma dell'articolo 52
Nota - Posizione 48
INEVITABILE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 51
revisione costituzionale.
Nota - Posizione 51
NECESSARIA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 53
la prima e più importante conseguenza processuale sarebbe quella di ristrutturare la sentenza assolutoria di chi ha agito per legittima difesa, cambiando l'attuale e ambigua formula «che il fatto non costituisce reato» con quella, ben più garantista e definitiva che «il fatto di reato non sussiste».
Nota - Posizione 54
PRIMA CONSEGUENZA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 56
il suo comportamento non sarebbe più «scusato» o «scriminato» o «non punibile», ma diventerebbe pienamente lecito (...), un comportamento che «non è reato».
Nota - Posizione 57
Cccccccccccc
Evidenzia ( giallo) - Posizione 62
travaglio giudiziario che l'indagato deve subire in termini di logoramento psicologico, danno di immagine e, non ultimo, di collasso finanziario connesso alle spese legali.
Nota - Posizione 63
ALTRO PROB DA EVITARE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 68
Sotto questo profilo sarebbe opportuno un accollo da parte dello Stato in caso archiviazione quantomeno delle spese sostenute.
Nota - Posizione 69
.MINIMO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 70
Legittima difesa, un breve commento a Carlo Nordio
Nota - Posizione 70
Tttttttttt
Evidenzia ( giallo) - Posizione 104
prevaleva in ogni caso la tutela di colui che non aveva violato la legge.
Nota - Posizione 104
DAPPRIMA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 106
caso del contadino che sparava al ragazzo che gli stava rubando la frutta,
Nota - Posizione 107
UNA DELLE POCHE ECCEZIONI
Evidenzia ( giallo) - Posizione 108
la donna oggetto di tentativo di stupro poteva difendersi uccidendo
Nota - Posizione 109
PACIFICO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 109
si poteva colpire il ladro che fugge
Nota - Posizione 109
ESEMPIO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 115
al buio feriva un ladro disarmato
Nota - Posizione 115
ALTRO ES
Evidenzia ( giallo) - Posizione 116
A partire dagli anni 80, lentamente ma inesorabilmente, tutto è cambiato: l’adeguatezza, la “proporzionalità” della reazione è stata intesa come confronto tra la lesione che sarebbe cagionata all’aggredito e quella che la reazione provoca all’aggressore senza quasi più tenere conto del fatto che il primo rispetta la legge mentre il secondo la infrange, che il primo gode pacificamente dei propri diritti mentre il secondo viola i diritti altrui.
Nota - Posizione 120
LA DEGENERAZIONE ANNI OTTANTA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 121
è diventato illecito sparare o colpire il ladro perché, si dice, quest’ultimo non lede la persona dell’aggredito ma solo i suoi beni,
Nota - Posizione 122
ES
Evidenzia ( giallo) - Posizione 125
i giudici valutano il comportamento di chi si è difeso ex post, cioè con il senno di poi,
Nota - Posizione 126
ALTRO CAMBIAMENTO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 131
una modifica della mentalità negli operatori del diritto.
Nota - Posizione 132
COSA HA PROVOCATO QS CAMBIAMENTO?
Evidenzia ( giallo) - Posizione 137
la responsabilità per i crimini non dipende della volontà del singolo che li commette, ma è frutto del malfunzionamento della società,
Nota - Posizione 138
PRIMA IDEA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 142
la causa ultima di questo cattivo funzionamento della società, e quindi la causa ultima dei reati sta nelle diseguaglianze economiche
Nota - Posizione 143
ALTRA IDEA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 150
è lui a “farsi giustizia da sé”,
Nota - Posizione 150
L AGGRESSORE SECONDO QUESTI PRECONCETTI
Evidenzia ( giallo) - Posizione 157
l’unico comportamento lecito per l’aggredito sarebbe la “resistenza passiva”,
Nota - Posizione 157
È STATO DETTO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 160
Per modificare questo stato di cose non servirebbe tanto, sia detto con tutto il rispetto per chi la propone, una modifica del codice, ma una modifica della mentalità:
Nota - Posizione 162
CONCLUSIONE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 183
Nordio: «Chi si difende da un reato non merita di essere indagato»
Nota - Posizione 184
Ttttttttttt
Evidenzia ( giallo) - Posizione 190
non dovrà dimostrare che la sua partner sia consenziente ogni volta che ha un rapporto sessuale, in modo da allontanare da sé l’accusa di violenza. Dunque perché se lei spara a un bandito che la minaccia deve automaticamente trovarsi indagato per omicidio?
Nota - Posizione 192
DUE ATTI NATURALI
Evidenzia ( giallo) - Posizione 198
presupposto culturale e giuridico che la persona che si difende commette un reato, che non è punibile solo se rispetta due limiti:
Nota - Posizione 199
NEL CODICE DI MUSSOLINI
Evidenzia ( giallo) - Posizione 202
«Il cittadino che si difende in casa viene messo sotto indagine
Nota - Posizione 203
SE IL REATO È PRESUPPOSTO È OVVIO CHE...
Nota - Posizione 204
IL FATTO NN COSTITUISCE REATO
Evidenzia ( giallo) - Posizione 204
l’esimente.
Evidenzia ( giallo) - Posizione 205
la trasformazione dell’avviso di garanzia in una condanna
Nota - Posizione 205
ALTRA ABERRAZIONE DEL SISTEMA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 211
«La legittima difesa non diventa più causa di non punibilità, ma un non delitto, un non reato.
Nota - Posizione 212
CON L APPROCCIO DIFFERENTE
Evidenzia ( giallo) - Posizione 213
C’è una sorta di inversione dell’onere della prova».
Nota - Posizione 214
NN SI VIENE INDAGATI
Evidenzia ( giallo) - Posizione 228
creare un fondo per pagare l’avvocato a chi finisce sotto inchiesta in queste circostanze.
Nota - Posizione 229
IDEAONA
Evidenzia ( giallo) - Posizione 230
lo Stato dovrebbe farsi carico di pagare le spese legali in tutti i casi in cui la persona incriminata venga assolta con formula piena.
Nota - Posizione 231
INVECE DELLA RESPOKNSABILITÀ DEI GIUDICI

martedì 4 aprile 2017

Tutto vietato per difendervi

Perché - domanda - l'alternativa dev'essere soltanto tra sparare e non sparare, difendersi o non difendersi, uccidere o non uccidere? Tra le domande senza risposta c'è anche questa: chiedersi perché la legislazione italiana - unica - non permetta neppure le cosiddette armi da autodifesa non letali, visto che da noi sono proibite anche le armi a salve, le pistole che sparano proiettili di gomma o munizioni contenenti gas irritante o lacrimogeni o peperoncino, persino i razzi di segnalazione, oltre naturalmente ai taser elettrici intesi come «storditori» già in uso alle polizie di mezza Europa.
Se vai in in Francia, Germania, Olanda o Belgio basta esibire un documento di identità e puoi comprare una pistola a salve, utile perlomeno come strumento deterrente: in Italia no, sono proibite perché fanno la fiammata dalla volata (sembrano vere, cioè) e ne troverete solo con la canna occlusa e il tappino rosso: la fiammata dello sparo esce da sopra, che è anche un po' comico. Le pistole che sparano proiettili di gomma o pallettoni, in uso a polizie straniere, naturalmente sono proibitissime e sono definite «armi corte da sparo» col paradosso che le migliori sono prodotte nel bresciano, quindi esportate nei paesi in cui sono legali. In Italia invece non puoi neanche tenere uno sfollagente nella tua auto o una mazza da baseball, a meno che tu voglia sostenere, ogni volta, che stavi proprio andando a giocare.
Dopodiché l'obiezione è la solita: che via internet trovi tutto (anche le pistole elettriche, che sono chiamate Taser dal nome dell'azienda produttrice) compresi spray paralizzanti e set di mazze da baseball, ma anche coltelli a serramanico, a lama fissa o da lancio, lame nascoste nella fibbia di una cintura, bastoni che celano pugnali, manganelli telescopici, tirapugni eccetera. Tutto illegale, chiaro.
Ma a parte questi strumenti da impallinati, resta che procurarsi un'arma finta è complicato come acquistarne una vera, e non si capisce perché. Il potere deterrente di queste armi sarebbe indubbio: un malintenzionato che ti entrasse in casa non distinguerebbe una pistola falsa da una vera, mentre nel caso di armi stordenti si potrebbe evitare il rischio di uccidere o l'angoscia di rientrare nei crismi della legge sulla legittima difesa.
Il taser, il cui possesso si potrebbe a sua volta da disciplinare, è stato però ritenuto pericoloso dall'Onu e da Amnesty international: le persone con problemi cardiaci potrebbero rimanerci secche, dicono. Tempo fa rimbalzò su internet il dramma di Robert Dziekanski, un polacco «taserato» fatalmente nell'aeroporto di Vancouver. Da noi, in Italia, i taser sono considerate armi a tutti gli effetti e ne è vietato il porto e l'importazione; in chiave teorica potrebbero essere detenuti solo gli storditori made in Italy, col dettaglio che però nessuno li produce: serve un via libera della polizia che non è mai stato rilasciato. Con le bombolette a gas (qualcuno le chiama antistupro) non va meglio: il ministero dell'Interno le ha classificate pur esse come «armi proprie» e ha permesso la vendita solo di due particolari articoli - una penna e un portachiavi - che hanno pochissimo principio attivo e quindi «non sono idonei ad arrecare danno alla persona». Resta da capire a che cosa servano.
Quello che potete fare, però, è comprare una pistola giocattolo e, tra le mura di casa, togliere il tappino rosso che c'è sulla canna: in casa è permesso. Dopodiché rimarrete lì come degli idioti con in mano una pistola giocattolo, che però, a vederla, sembra proprio una pistola giocattolo.
facci libero

lunedì 18 luglio 2016

Etica della disobbedienza civile

Supponiamo che io creda sia pericoloso assumere caffeina e che decida, annunciandolo, di bloccare per 30 giorni in una stanza predisposta chiunque nel mio quartiere ne faccia uso. Quando ti incontro uscire dal bar l’odore del tuo fiato è inconfondibile cosicché cerco di afferrarti per sequestrarti nella “stanza punitiva” ma tu reagisci in modo violento ferendomi. Si è trattato di una legittima difesa?
Mi aspetto che tutti rispondano di sì: non solo è legittimo ma è auspicabile che si reagisca.
Ecco, la “morale a standard unico” stabilisce che le conclusioni di cui sopra valgono sempre, sia che il sequestratore sia un civile, sia che sia un poliziotto.
In pratica la “morale a standard unico” sostiene la legittimità di violare una legge ingiusta. Attenzione, stabilire la legittimità di un comportamento non significa affermare che sia strategicamente corretto, ma questo è un altro discorso.
Tuttavia, qualcuno obietta che la “morale a standard unico” sia pericolosa, le persone potrebbero violare anche “leggi giuste”.
obbed
Si tratta però di un’obiezione che vale per tutte le teorie: quando si dice “se X allora Y”, non si sta dicendo “quando credi X, allora Y”.
Ma a parte questo, vale anche la contro-obiezione: così come c’è il rischio di una resistenza sbagliata c’è anche il rischio di una obbedienza sbagliata.
In realtà la contro-obiezione sembra ancora più potente poiché gli psicologi hanno stabilito un nesso asimmetrico tra obbedienza e resistenza, l’ “obbedienza irrazionale” sembra più probabile: chi non ricorda gli esperimenti di Milgram e Zimbardo?

venerdì 23 ottobre 2015

HL Legittima difesa e proporzionalità

Calcolare la proporzionalità quando ci si difende contro un malvivente non è un calcolo banale: dipende infatti da come la prenderà il ladro a cui dico di accomodarsi fuori da casa mia. Teniamo conto che non è un tipo qualunque, rischia anni di galera e si sente in pericolo, inoltre è un tipo già propenso ad aggredirmi (lo ha appena fatto entrando in casa mia). Essendo questo un calcolo probabilistico è inevitabilmente soggettivo. Chi concentra le colpe su chi “inizia” l’aggressione – anche per semplificare questo genere di calcoli col bilancino dietro cui spesso si nasconde ideologia - vede difesa legittima ovunque. Eroi poi no, forse non parlerei di eroi. Ad ogni modo terrei monitorato il futuro tasso di furti nella zona, tanto per confrontarlo con quello precedente.

ricapitolando:

  • la vittima è offesa poiché subisce l'intrusione di un ladro
  • la vittima è offesa perché messa in pericolo dal fatto di sorprendere il ladro
  • il pericolo è grave poiché il ladro stesso si sentirà in pericolo (rischio di galera)
  • il pericolo è grave poiché il ladro è individuo propenso ad aggredire la vittima visto che lo ha già fatto con la sua intrusione
  • il calcolo della proporzionalità è probabilistico e quindi soggettivo.
  • le vittime che reagiscono costituiscono un deterrente a beneficio di tutti. Producendo un'esternalità positiva meritano un compenso extra.
  • soluzione possibile: non compensiamo né puniamo chi uccide un ladro in una situazione di pericolo.
  • altra soluzione (meno radicale): l'onere della prova che la vittima non era in pericolo di vita è sempre a carico di chi difende il ladro (diritto italiano).
  • la soluzione di cui sopra è particolarmente soddisfacente per i libertari che pongono molta enfasi sulla colpevolezza di chi inizia un'aggressione
  • la soluzione di cui sopra pone limiti all'arbitrio a cui si presta il calcolo probabilistico
  • precisazione: restano aperti molti casi possibili di eccesso di legittima difesa: per esempio quello di chi spara ad un ladro chiaramente in fuga.
  • abche per il punto precedente un processo alla vittima che si è difesa va sempre intentato per accertare i fatti e raccogliere le prove.
  • il ladro che sa che la vittima puo' difendersi potrebbe aumentare la sua reazione
  • parenti e amici del ladro potrebbero cercare vendetta nei confronti della vittima che si è difesa.
continua

Carlo Nordio aveva pensato ad una legge che esentasse la vittima da ogni incriminazione: le indagini avrebbero dovuto provare al di là di ogni dubbio la sua colpevolezza.

Ora cosa non va?: Il cittadino che si difende in casa viene messo sotto indagine perché ha commesso un reato, dovrà spendere soldi per l’avvocato, poi starà all’indagine chiarire se c’è o meno quella che noi chiamiamo l’esimente.

L'alternativa: Anche in un codice liberale valgono i principi di proporzione e attualità, ma in quel caso non ci si pone il problema dei limiti in cui il cittadino si difende. La questione è fino a che punto lo Stato abbia il diritto di punire il cittadino che reagisce ad un reato che lo Stato stesso non è stato in grado di prevenire». «La legittima difesa non diventa più causa di non punibilità, ma un non delitto, un non reato. Questo significa che non si viene indagati, non serve un avvocato. Può essere che non siano stati rispettati i limiti di cui sopra, ma dovrà essere l’indagine a dimostrarlo. C’è una sorta di inversione dell’onere della prova».



http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2015/29-ottobre-2015/nordio-chi-si-difende-un-reato-non-merita-essere-indagato-2302113099779.shtml