Art. 1, comma 1. FONDATA SUL LAVORO. La nostra C. ha una concezione a dir poco distorta del lavoro su cui pretende di fondare la convivenza dei cittadini. Basta andare all’ art.4 per constatare che lo ritiene un diritto (!?). Uno Stato non puo’ riconoscere un diritto al lavoro senza poi garantirlo attivamente dando lavoro a tutti ed è aberrante pensare che uno Stato sia tenuto ha dare lavoro a chiunque. Non è un caso se questo principio sia stato completamente negletto. Un principio stupido non viene negletto per inettitudine ma perché di fronte alla stupidità si paralizza anche l' uomo di buona volontà. Peggio che andar di notte se andiamo al comma 2 dell’ art 4. Il lavoro diventa addirittura un dovere. Come se noi nascessimo già assunti dalla Repubblica e con l’ obbligo di lavorare proficuamente per il suo progresso. Sulla base della nostra C. Potremmo intentare a Socrate un processo per vagabondaggio. D' altronde ogni dittatura persegue il "parassitismo", alcuni codici penali puniscono perfino l’ accidia.
Art.1, comma 2. SOVRANITA’ DEL POPOLO. Una volta definita la Rep. Come democratica è un puro pleonasma insistere sulla sovranità del popolo.
Art.2, comma 1. A parte la declamazione enfatica, rappresenta uno dei tanti pasticciati compromessi presenti in costituzione. Una volta proclamato il riconoscimento dei diritti della persona subito questi diritti vengono limitati da doveri inderogabili. La formula “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” nasconde un duro colpo per i diritti. Il bene non può essere imposto per legge. Il compito di una C. È di impedire il male.
Art.2, comma unico. Basta scorrere la nostra C. Per vedere che non tutela alcun diritto della persona. La formula paradigmatica (Sì, ma...) che utilizza è la seguente: “La Rep. Riconosce il diritto di...Il diritto di cui sopra può essere limitato solo attraverso la legge da promulgare a maggioranza semplice”[cd. riserva di legge]. Il legislatore può dunque violare qualsiasi diritto dell’ uomo visto che la nostra C. Non offre alcun riparo. La nostra C. Rientra tra le cosiddette costituzioni “partecipative”: al cittadino è imposto uno scambio, rinuncia ai suoi diritti ma può partecipare al voto che li limiterà.
Art. 2, comma unico. Il solidarismo a cui rimandavano i nostri costituenti era sia quello socialista che quello cattolico. Entrambi possono trovare applicazione solo tramite una violazione dei diritti individuali. Es. “il povero ha un diritto di citazione sul superfluo degli altri...”(Mounier). E’ la via al socialismo.
Art.2, comma unico. L’ art. 2 viola anche i doveri di uguaglianza (art.3, primo comma). Ai nostri doveri che derivano da un corrispondente diritto del nostro prossimo si aggiungono dei generici doveri di solidarietà politica, sociale, economica...cosmica.
Art.3, comma 2. L’ ottimo comma 1 è contraddetto e vanificato dal comma 2. I cottadini non sono più “uguali” (o “creati uguali” come nella formula di Jefferson) ma “resi uguali” dall’ uomo di potere. Questo comma è il vaso di pandora del nostro ordinamento, consente all’ uomo di potere di trattare in maniera differente i suoi sudditi. Qui trovano giustificazione tutti i privilegi accordati. Questo comma è il germe che avvelena una società libera.
Art. 4, comma 1 e 2. Vedi art.1.
Art. 5, comma unico. Nella sua vecchia formulazione indicava un buon obiettivo. Si limitava a trattare un corollario senza citare il principio cardine di ogni decentramento, ovvero il principio di sussidiarietà. Tralascio le discussioni sul nuovo art.5 minato dall’ introduzione di un concetto come quello di interesse nazionale.
Art. 6, comma unico. La norma è ridondante se l’ art. 2 ha un senso. Principi inutili come questo hanno la sola funzione di depotenziare l’ art. 2 e la tutela che offre ai diritti.
Art. 7, commi 1 e 2. Mentre l’ art. 8 assivura parità di trattamento a tutte le confessioni religiose, l’ art. 8 istituisce un privilegio e una disparità.
Art. 9, commi 1 e 2. Finalmente l’ uomo di potere non ha più alcun limite alla sua azione. Non è un caso se mille interessi sono stati coltivati tramite questo principio che non ha certo frenato lo scempio del territorio della Repubblica.
Art. 11, comma unico. L’ articolo è inefficace, la distinzione tra guerra difensiva e offensiva talvolta è un capello che nessuno può spaccare. Così la nazione ha potuto tranquillamente partecipar4e a molte guerre offensive. Le vie per limitare l’ uso delle forze belliche sono altre (vedi es. i precetti della cost. Elvetica intorno all’ organizzazione militare della nazione).
Art. 12, comma unico. Articolo dagli aspetti umoristici. Come considerare i colori della bandiera come un principio fondamentale senza cadere nel ridicolo?