martedì 20 giugno 2017

Il buco nero dei beni culturali

Beni culturali – di Filippo Cavazzoni - I beni comuni oltre i luoghi comuni (Policy) (Italian Edition) di Eugenio Somaini
1. Cosa sono i beni culturali?
Una casa di cartone può essere ritenuta un “bene culturale”? La domanda può apparire stravagante, ma in realtà le autorità pubbliche francesi hanno dovuto prenderla in seria considerazione. Un clochard, infatti, «che considerava la propria casa di cartone degna del massimo rispetto e interesse dal punto di vista architettonico, un giorno ha presentato una richiesta per far includere la sua abitazione nel Registro dei Monumenti storici».
Note:LA CASA DI CARTONE
Già oggi la nozione di bene culturale è alquanto inclusiva e dai contorni sfumati. Nel nostro paese il legislatore non ne ha dato una definizione chiara
Note:DEFINIZIONE PASTICCIATA
il Codice del 2004 ha disposto una abnorme dilatazione oggettiva della categoria, la quale oggi ricomprende, fra l’altro, matrici fotografiche, piazze, vie, spazi urbani, siti minerari, navi, galleggianti, architetture rurali».{346}
Note:ABNORME DILATAZIONE
Il termine “bene culturale” è entrato nella legislazione italiana in tempi relativamente recenti. È stata la cosiddetta Commissione Franceschini (1964) a introdurre nel dibattito tale termine. Ma già la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto (L’Aja, 1954) aveva utilizzato questa locuzione. Il suo uso è andato da allora a sostituirne altri (“antichità e belle arti”, “cose d’arte” e “cose di interesse artistico e storico”) fino al suo approdo normativo nel decreto del 1974 che istituì il Ministero per i beni culturali e ambientali.
Note:STORIA DEL TERMINE
Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.{348}
Note:DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE FRANCESCHINI
ne doveva discendere una riforma della normativa, nella quale il criterio estetizzante, fino ad allora prevalentemente in uso per l’individuazione del bene protetto, fosse sostituito da un criterio storicistico.
Note:PIÙ STORIA MENO ESTETICA
sono stati inseriti fra i cosiddetti beni demoetnoantropologici: «legati alle culture locali ed alla vita della gente comune, nei suoi più diversi aspetti, dai dialetti alla gastronomia, dall’artigianato agli stili di vita familiare, dagli oggetti di vita quotidiana alle pratiche simboliche, fino a giungere alle musiche, alle danze, ai giochi, alle mitologie, ai riti, alle abitudini e alle credenze popolari».{349}
Note:LA LISTA SI ALLUNGA
«[…] beni culturali, binomio malefico funzionante come un buco nero, capace di inghiottire tutto, e tutto nullificare in vuote forme verbali […].
Note:IL BUCO NERO SECONDO GIOVANNI URBANI
Per la nostra legislazione le opere di Goldoni sono da incasellare sotto la categoria di “bene immateriale”, in quanto indiscutibile espressione letteraria. I manoscritti dei suoi testi, cioè gli originali su cui Goldoni impresse la sua scrittura, rappresentano un “bene culturale” vero e proprio, così come rappresenta un “bene culturale” la sua casa-museo a Venezia. Mentre una eventuale mostra  delle prime edizioni a stampa delle opere di Goldoni è da classificarsi come “attività culturale”, e la messa in scena in teatro delle singole opere è da considerarsi come “attività di spettacolo”.{352} Ma se Goldoni è un “bene culturale”, o meglio, per essere più precisi, se lo sono la sua casa-museo e i suoi manoscritti originali, questi sono anche un “bene comune”?
Note:BENI CULTURALI = BENI COMUNI? IL CASO GOLDONI
2. Cosa sono i beni comuni?
I beni comuni o commons di cui si è occupata il premio Nobel per l’economia Elinor Ostrom sarebbero risorse naturali o artificiali sfruttate insieme da più utilizzatori e i cui processi di esclusione dall’uso sono difficili e/o costosi ma non impossibili.
Note:DEFINZIONE DI BENE COMUNE
i beni comuni sarebbero «delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»… aggiungeva che «i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate» sono beni comuni.
Note:DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE RODOTÀ
beni culturali sarebbero anche “comuni”, non in quanto dotati di caratteristiche specifiche: oggettive e proprie (in base alla loro escludibilità e/o rivalità), ma perché necessari all’esercizio dei diritti fondamentali e allo sviluppo della persona: beni quindi “funzionali” a raggiungere determinati obiettivi.
Note:I BENI COMUNI COMPRENDONO ANCHE I BENI CULTURALI
«I beni comuni sono resi tali non da presunte caratteristiche ontologiche, oggettive o meccaniche che li caratterizzerebbero, ma da contesti in cui essi divengono rilevanti in quanto tali. Di qui l’estrema ampiezza e flessibilità della nozione…. Per Mattei, quindi, un bene culturale non sarebbe automaticamente anche “comune”, ma lo diverrebbe se intorno ad esso si creassero dei rapporti sociali e delle situazioni non precisamente definite, ma in ogni caso di tipo “partecipativo”, dal momento che «i beni comuni sono la base della democrazia partecipativa autentica»….
Note:UGO MATTEI
la possibilità di avere un elenco dei beni comuni derivanti da caratteristiche fisiche e oggettive diventa pressoché impossibile
Note:ELENCO IMPOSSIBILE
3. Beni culturali e beni comuni: una sovrapposizione davvero impossibile?
se pensiamo ad esempio a un museo risulta però difficile credere che vi sia l’impossibilità a escludere potenziali free riders. Qualche problema in più può presentare un parco archeologico di vaste dimensioni, nel quale i costi di esclusione sono sicuramente più elevati: tuttavia grazie alle tecniche moderne di sorveglianza e di controllo degli accessi i parchi archeologici sono sicuramente nelle condizioni di poter fare pagare un biglietto per accedervi
Note:UN MUSEO ESCLUDE. DIFFICILE CONSIDERARLO BENE COMUNE
L’esclusione è invece impossibile o quasi per le facciate di edifici storici, oppure per i monumenti posti al centro di piazze o luoghi aperti. Ma, in questi casi, non ci troviamo più al cospetto di un consumo “rivale”
Note:FACCIATA DI UN PALAZZO STORICO: NON ESCLUDIBILE MA ANCHE NON RIVALE
La tesi del fallimento del mercato considera le persone come individui isolati, che vivono in un ambiente etereo anziché in uno spazio tridimensionale con un contesto di istituzioni e storia. Una tale astrazione priva di materialità, basata su premesse mai verificatesi in nessuna società reale, produce una teoria che può essere sì validamente dedotta da tali premesse, ma che non è in sintonia con l’esistenza umana nel mondo reale.{358} Ostrom ha proprio dimostrato come la cooperazione fra individui si sia attuata in contesti che avrebbero invece dovuto portare a fallimenti di mercato
Note:GESTIONE PRIVATA DEI BENI PUBBLICI
i beni culturali vengono ritenuti “comuni” proprio perché necessari all’esercizio dei diritti fondamentali delle persone: questo modo di intenderli rimanda alla caratteristica dei beni culturali di veicolare conoscenza… allora non dobbiamo più chiederci se i beni culturali siano anche “comuni”, ma piuttosto se la conoscenza stessa sia un bene comune
Note:VEICOLARE CONOSCENZA
Il “merito” dei beni culturali starebbe «nell’incoraggiare alla cultura e nel diffondere il senso del bello e della qualità estetica».{362} La loro tutela e valorizzazione andrebbe pertanto promossa per le “esternalità” positive che produce: andando ad accrescere il capitale culturale e umano delle persone.
Note:ESTERNALITÀ DEL BENE CULTURALE
«Il bene comune non è dato, si manifesta attraverso l’agire condiviso, è il frutto di relazioni sociali tra pari. […] Il bene comune nasce dal basso e dalla partecipazione attiva e diretta della cittadinanza. Il bene comune si autorganizza».
Note:FONDAZIONE TEATRO VALLE BENE COMUNE
la cooperazione sarebbe un valore in sé, da anteporre o quasi a tutto il resto. Ma tale modello incentrato sulla proprietà collettiva, storicamente, ha avuto più spazio proprio quando le dimensioni dello Stato erano più contenute: più si è allargato il perimetro dell’intervento pubblico, più si sono ridotti gli spazi di autorganizzazione… Anche nel settore dei beni culturali, l’intervento dello Stato, sia al fine di tutelarli sia al fine di gestirli direttamente, ha limitato i diritti di proprietà privata su di essi e ha inoltre allontanato i cittadini dal prendersi cura direttamente del patrimonio culturale:
Note:COOPERATIVE E STATO
4. Quali forme di gestione?
Come scriveva Massimo Severo Giannini, «il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione».{371} Se le premesse sono queste, la gestione dovrebbe allora andare a chi meglio può garantirne la fruizione: una gestione economicamente sostenibile capace di soddisfare nel migliore dei modi i consumatori.
Note:FRUIZIONE PUBBLICA.... NON GESTIONE PUBBLICA
si aggiunge la difficoltà nella individuazione della comunità di riferimento a cui idealmente ricondurre il bene (per eventualmente realizzare una gestione “partecipata” dello stesso). Qual è infatti la comunità di riferimento di un museo o di un bene culturale in generale? Come la si identifica? A chi dovrebbe appartenere e da chi dovrebbe essere gestita, ad esempio, la casa-museo di Goldoni… Pensiamo ad esempio alla categoria di Patrimonio mondiale (dell’umanità) sancita dall’Unesco, oppure a una piccola pieve che ha un preciso valore solo per un limitato numero di persone che risiede nelle sue vicinanze….
Note:COMUNITÀ DI RIFERIMENTO
5. Conclusioni
i beni culturali racchiudono al proprio interno una varietà di beni che è praticamente impossibile considerare in maniera unitaria
Note:TROPPA DIVERSITÀ
La stessa Costituzione, già oggi fornisce un quadro all’interno del quale la “riappropriazione” del patrimonio culturale è incentivata. Come stabilisce l’articolo 118, comma 4: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
BASTA IL CONCETTO DI SUSSIDIARIETÀ GIÀ PRESENTE IN COSTITUZIONE