martedì 17 febbraio 2015

Si fa presto a dire "danno"




PREMESSA
La distinzione tra deontologia e virtù resta cruciale in molti ambiti, cerco allora di illustrarla brevemente.

Parto dal mio caso personale, quello che conosco meglio: personalmente trovo che sia una mancanza non andare a Messa la Domenica. Eppure, ammetto che chi si astiene non procura alcun danno al suo prossimo.
Allo stesso modo il Vegano trova che sia eticamente disdicevole mangiare uova. Eppure, chi divora un cereghino non aggredisce certo "suo fratello".
Sia io che il Vegano riteniamo che ci siano comportamenti sbagliati a prescindere dal danno arrecato al prossimo. Perché? Siamo forse dei tipi tanto strani?
Entrambi consideriamo che l' etica abbia a che fare anche con la "purezza". Siamo tutti e due, chi più e chi meno, un po' puritani.
Non violentare il prossimo per noi è il minimo, chi punta alla perfezione e alla purezza è tenuto ad andare oltre, l' uomo virtuoso non coincide con colui che si limita al rispetto pedissequo della regoletta deontologica.
Separare deontologia ed esercizio della virtù è importante anche perché consente di tracciare il confine della laicità: mentre non ha senso imporre agli altri la virtù con la forza, le regolette minimali del vivere civile possono richiedere un' applicazione coercitiva a cura, per esempio, dello stato.
Sia una persona retriva come me che una persona avanzata e à la page come il Vegano condividono quindi una dimensione puritana dell' etica.
Ma lo psicologo Johnatan Haidt va oltre: con i suoi esperimenti ci tiene a sottolineare che la dimensione puritana appartiene un po' a tutti.  Magari nel tempo varia: ieri era più concentrata sul sesso oggi sull'alimentazione, però prima o poi salta fuori in tutti. Diciamo che è una caratteristica umana.
Sembra proprio che io e il Vegano non siamo affatto dei "tipi strani".

Eppure c' è stato un momento in cui la dimensione puritana sembrava ormai espulsa dalla storia, l' unica cosa che contava per il retto vivere era il "danno" arrecato al prossimo.
Fissarsi sul concetto di danno, ecco il rovello dell' uomo moderno.
Lo psicologo Piaget riteneva che una mente evoluta tendesse a ricondurre il fattore etico unicamente alla ferita inflitta al nostro simile mentre il filosofo John Stuart Mill, un padre della modernità, dichiarava che noi siamo liberi finché non danneggiamo l' altro.
Mentre la prima affermazione è stata successivamente revocata in dubbio, quest'ultima appare piuttosto vuota di senso - a me il filosofo John Stuart Mill sembra un po' sopravvalutato - sia perché falsa (la dimensione puritana continua a vivere un po’ in tutti nonostante i tanti proclami) sia perché, anche se fosse vera, non fa che spostare i problemi anziché risolverli.
Quando rileva il danno che infliggiamo all' altro? Quando può dirsi realmente tale? Quando siamo responsabili del danno procurato? Mill tace, e non certo perché la risposta sia scontata.
Poiché professo una meta-etica fondata sul senso comune, il mio modo di procedere sarà il seguente; cercherò di analizzare dei casi di "danneggiamento", cercherò poi di risolverli appellandomi al senso comune, infine tenterò di rendere coerenti le soluzioni ricavandone una regoletta. Da ultimo cercherò di capire quali eccezioni possano convivere felicemente con la regola emersa.

Nella "conclusione" abbandonerò per un attimo l' asfittico mondo delle regolette morali per aprirmi a quello delle virtù.
Negli esempi prefigurati fingerò che esista un' Autorità - per esempio quella statale - deputata a sanzionare il mancato rispetto della regola morale, in questo modo l' analogia apparirà più chiara.
Qualcuno potrebbe opinare che uno stato non dovrebbe mai dedicarsi a sanzionare precetti etici ma visti i limiti che ci siamo dati, vista la distinzione tra deontologia e virtù che abbiamo introdotto, l' obiezione si stempera: parlando unicamente di precetti intesi ad evitare danni a terzi è più che plausibile conferire un ruolo alla coercizione statale.


1. IL LADRO
Giovanni ruba il tablet di Giuseppe.
Cosa ci dice il senso comune? Facile: Giovanni è colpevole e per la sua mancanza merita una sanzione.
Violare platealmente una proprietà reca danno al legittimo proprietario e questo danno va in qualche modo risarcito dal colpevole.
A questo punto dovrei chiedermi il perché, dovrei fornire delle giustificazioni ma per ora prendo questo precetto come ovvio, almeno finché i fatti si presentano preclari come nell' esempio formulato.
Ciò non significa che manchino le eccezioni alla regola: se, per esempio, Giovanni ruba solo temporaneamente il tablet a Giuseppe per inviare una mail salva-vita che non puo' essere posposta per nessun motivo, allora per noi sarà doveroso scagionare il " ladro" pro tempore poiché ricorre un caso di "estrema necessità".
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2. L'ORATORE
Giovanni arringa la folla in piazza con discorsi militanti che Giuseppe, un passante, trova stomachevoli.
Senso comune: Giovanni è innocente.
Anche qui il danno esiste ed è ovvio: Giuseppe è fortemente disturbato dalle parole di Giovanni, la sua giornata è rovinata. Non si puo' nemmeno dire che manchi l' intenzionalità: Giuseppe, se non l' ho detto prima lo dico adesso, sa che certamente tra la folla ci saranno anche persone irritate dal suo passionale intervento.
Tuttavia, almeno alle nostre latitudini, esiste quella che chiamiamo "libertà di parola" e si ritiene che Giovanni non sia responsabile di nulla nel momento in cui esprime con franchezza le sue idee.
Ma perché nel primo caso il danno arrecato rende colpevole chi lo infligge mentre nel secondo caso no?
Innanzitutto, nel secondo caso il danno è soggettivo (psicologico).
I danni psicologici, diversamente da quelli oggettivi, sono difficilmente quantificabili. Ogni tentativo rischia di essere arbitrario e per molti opportunisti sarebbe facile fingersi lesi per ottenere un risarcimento. Le parole di Giovanni lusingano alcuni e irritano altri, poiché non esiste un bilancino per pesare costi e benefici si presume un pareggio e si consente all'oratore di tenere il suo comizio.
Ma l' aspetto decisivo è un altro: nel primo caso Giovanni e Giuseppe avrebbero potuto contrattare la compravendita del tablet, qui no: Giuseppe è un passante casuale sulla pubblica piazza e Giovanni, per quanto sia prevedibile che passanti come Giuseppe possano imbattersi nei suoi discorsi estremisti, non avrebbe mai potuto a priori contrattare con loro, e questo proprio perché sono passanti casuali, ovvero  indeterminati a priori.
La possibilità di contrattare è importante poiché consente di quantificare in modo attendibile i valori soggettivi abbattendo l' arbitrio e l' opportunismo che denunciavamo prima. Gli economisti chiamano questo toccasana "preferenza rivelata", qualcosa che vedremo meglio al punto successivo.
Per capire come la possibilità di contrattare sia decisiva, facciamo il caso di un eretico che dà scandalo "esibendosi" di punto in bianco in Chiesa senza aver interpellato nessuno. La Chiesa non è il bar, costui è colpevole poiché prende di mira persone ben circoscritte col chiaro scopo di scandalizzarle e offenderle. Isolare la "preda" è un gioco da ragazzi, circoscrivere l' auditorio più adatto per ottenere l' effetto voluto è facile visto che si raduna in Chiesa per abitudine consolidata. Ma alla stessa maniera, se uno l' avesse voluto, sarebbe stato facile anche contrattare a priori con loro, se l' eretico non l' ha fatto è perché sapeva che avrebbero mandato all' aria il suo progetto non dandogli la parola. L' esistenza della possibilità di contrattazione rende colpevole l' esibizionista, lo trasforma da oratore a provocatore.
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3. MONICA
Giovanni ubriaca Monica e poi la stupra senza nessuna conseguenza fisica di rilievo per la vittima. Per dire come prosegue la storia faccio due ipotesi alternative, nella prima Monica resta ignara di tutto, nella seconda viene accidentalmente a sapere dell' accaduto.
Senso comune: Giovanni è colpevole in entrambe le ipotesi.
Anche se un filosofo utilitarista non vedrebbe nulla di male in tutto cio' ( poiché, almeno nella prima ipotesi, non esiste né un danno fisico né un danno psichico) il senso comune ci impone di condannare in entrambi i casi.
Perché?
Qui non esiste danno, o comunque esiste solo un danno psicologico.
Perché mai dovrei condannare in assenza di un danno?
Perché mai dovrei condannare in presenza di un mero danno psicologico visto che nel caso precedente, quello dell' oratore, dove il danno era parimenti psicologico, assolvevo? Cosa fa la differenza?
Essenzialmente la possibilità di contrattare a priori.
Monica non è nelle condizioni di Giuseppe, Monica non è un passante qualsiasi non identificabile a priori, Monica è lì davanti a me prima che tutto accada, esiste e con lei si puo' parlare chiaramente prima di agire. Se Giovanni non lo fa è lecito presupporre che si attenda un rifiuto, ovvero un mancato scambio, il che rende plausibile l' ipotesi che il danno ricevuto da Monica sia maggiore del godimento di Giovanni.
La prima ipotesi, quella dell' assenza di danno, è molto particolare e per ora la trascurerei ma la seconda per noi è preziosa poiché ci offre un criterio per capire se e quando l' atto con cui infliggiamo un danno psicologico sia condannabile: questo criterio è la “contrattabilità a priori”.
Naturalmente, anche qui esistono eccezioni fioccano. Facciamo il caso che degli squatter occupino il mio cottage di montagna liberandolo il mattino successivo senza arrecare danni materiali. Io ricevo solo un danno psicologico (so che degli estranei sono entrati in casa mia). La situazione è formalmente simile a quella di Monica e dovrebbe scattare la condanna. Ebbene,  qualora l' occupazione sia giustificata da cause di forza maggiore - per esempio: si erano persi nel bosco e la bufera che imperversava li aveva colti alla sprovvista -  gli occupanti sarebbero giustificati.
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4. IL MIOPE
Giovanni guida la sua auto. Poiché è miope e più spericolato della media impone un rischio agli altri automobilisti, specie dopo il tramonto.
Senso comune: Giovanni è innocente.
Il danno procurato da Giovanni è ovvio ma, per quanto detto prima, una sua responsabilità è da scartare visto che si tratta di un danno soggettivo non "contrattabile" a priori.
In mancanza della "contrattabilità a priori” si è responsabili solo per i danni oggettivi. Ma il danno, in questo caso, diventa oggettivo solo quando si verifica l' incidente.
Le eccezioni alla regola sono costituite da quei casi che impediscono il rilascio o il rinnovo della patente. E' chiaro che un ipovedente o un ubriaco non possano guidare poiché esiste un' incontestabile evidenza della loro pericolosità.
E nel dir questo abbiamo isolato un criterio che rende tollerabile l' eccezione alla regola: l' incontestabile evidenza.
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5. LA FACCIATA
Giovanni guida la sua auto su una via ad alto scorrimento, proprio laddove Giuseppe abita.
Povero Giuseppe, a causa dell' intenso traffico ogni anno deve ripulire la facciata della sua casa dalle polveri inquinanti che si sono nel frattempo depositate.
Senso comune: Giovanni è colpevole.
Qui il danno esiste ed è oggettivo: chi transita per quella via dovrebbe pagare un pedaggio da girare a Giuseppe - e a chi si trova nelle sue condizioni - affinché possa essere risarcito dei costi che è costretto a sopportare.

Detto questo non tutte le "emissioni" che proiettiamo sulla controparte ci rendono colpevoli. Le eccezioni fioccano: anche solo mostrarsi in pubblico comporterebbe un "bombardamento fotonico" sulla retina dei presenti ma il "danno", si ritiene per senso comune, è talmente trascurabile che di solito si tralascia ogni punizione.

6. IL FORNAIO

Giuseppe apre il suo forno di fronte a quello di Giacomo sottraendogli la clientela e cagionando un danno grave al dirimpettaio. Perché mai non dovrebbe essere punito? 

Si sommano due considerazioni: 1) non è lui a cagionare il danno ma quei clienti che anziché rivolgersi a Giacomo ora si rivolgono a Giovanni. 2) Gli ex clienti danneggiano Giovanni NON stipulando con lui il solito contratto, in questo senso, qualora volessimo accusarli, dovremmo accusarli di un' omissione. 

Il buon senso ci dice che sono innocenti, forse perché da un' omissione non puo' derivare un danno punibile. 

Anche qui è facile vedere delle eccezioni: omettere un semplice soccorso che ci costerebbe poco a chi ne riceverebbe un gran beneficio, magari perchè rischia la vita, potrebbe anche ritenersi punibile. Qualora facessi affogare davanti a me un naufrago impedendogli (o non aiutandolo) di salire sul mio catamarano sarei colpevole e punibile. 


LA REGOLA


Dai cinque casi trattati rileviamo la seguente regola: se è possibile una contrattazione a priori chi danneggia a posteriori è sempre responsabile, anche quando il danno procurato è soggettivo. In caso contrario, chi danneggia è responsabile solo per i danni oggettivi (fisici). Detto questo chi danneggia per comportamenti omissivi non è mai punibile (vedi ADD.2).

In altri termini: non si è mai responsabili per i danni soggettivi non contrattabili a priori (vedi il caso dell’ ORATORE).
In presenza di evidenze incontestabili la regola è soggetta ad eccezioni.

CONCLUSIONI

Ho individuato una regola che stabilisce i limiti della nostra libertà, ovvero individua i danni punibili procurati a terzi.

Si pone qui una domanda: la nostra morale si esaurisce in questa regola?

No, questa regola stabilisce una deontologia ma noi siamo chiamati ad andare oltre adottando un comportamento virtuoso fatto di buone maniere. E' sconveniente, per esempio, offendere il proprio uditorio quando non vale la pena farlo. Personalmente, eviterei di esprimere un' opinione originale in contesti in cui potrei  dar scandalo facendolo, a meno che non esistano valide motivazioni per parlare con sincerità.

Insomma, da una parte c' è la deonotologia, ovvero la regoletta minima che siamo chiamati a rispettare, ma dall' altra resta pur sempre la virtù, ovvero quella serie di comportamenti con cui cerchiamo di perfezionare la nostra persona cercando di tendere a quell' ottimo che non raggiungeremo mai.

p.s. Il post è uno stralcio di quello dedicato all' "etica dei cambiamenti climatici". Questo tanto per spiegare le illustrazioni decontestualizzate. Qui è reperibile l' originale con tutti i riferimenti bibliografici e iconografici: https://fahreunblog.wordpress.com/2014/12/22/un-etica-per-il-riscaldamento-globale/

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Cosa distingue un'opinione legittima da un'opinione ingiuriosa?
Non sono un giurista, affronto la questione armato solo di buon senso nella speranza che sia la giurisprudenza a seguire il buon senso e non viceversa.
L'ingiuria e la diffamazione colpiscono l'onore di una persona.
Un tempo l'onore era tutto, serviva a costruire il bene fondamentale della fiducia. Una persona disonorata era una persona condannata ai margini della società.
Oggi è lo stato che si occupa di adempiere a questa funzione, per esempio: è lo stato che si occupa di far adempiere i contratti stipulati, non dobbiamo più affidarci esclusivamente sull'onore della controparte; l'onore personale cessa così di essere  un bene cruciale. Tuttavia, il nostro cervello questo non lo sa, si è formato in quello sterminato periodo storico/preistorico che chiamiamo "era dell'onore" e ce lo dobbiamo tenere così com'è, lui ci fa soffrire quando riceviamo un'ingiuria che ci disonora, anche se poi i danni materiali sono minimi. Chi offende quindi deve pagare, per usare un'analogia: se domani un robot farà quello che oggi  facciamo con le mani, non per questo deve passarla liscia chi contro la nostra volontà ci dovesse amputare la ormai inutile appendice.
L'ingiuria crea un'offesa e quindi un danno psicologico che andrebbe risarcito alla vittima.
Se l'offesa è volontaria la punizione deve scattare senza attenuanti.
Non nego che per gli accertatori isolare l'intenzione sia un'operazione delicata: se ti dico "scemo" è perché voglio offenderti o perché penso che tu sia scemo e intendo esprimere questa mia opinione? l'intenzione è qualcosa di interiore che non si puo' osservare, non ci resta che raccogliere indizi indagando su tono, luogo, tempo, contesto eccetera.
Ma leviamo di mezzo il "caso facile" e concentriamoci sull'offesa come danno collaterale dell' "opinione ingiuriosa". Il dubbio di un dovere al risarcimento persiste, anche qui basta una semplice analogia: se faccio un incidente automobilistico sono chiamato a risarcire anche in assenza di intenzionalità.
I danni psicologici però sono particolari: diversamente da quelli derivanti da un incidente automobilistico riguardano l'intimità di una persona, cosicché quantificarli è ostico. Anche per questo si limitano i casi di risarcimento; la regola generale potrebbe essere questa: solo quando è possibile contrattare in anticipo con le potenziali vittime si è tenuti poi a risarcire per i danni psicologici eventualmente prodotti.
Un esempio vale più di mille parole:
Un tale va in una chiesa cattolica e nell'attesa che entri l'officiante, ad assemblea composta, sale sull'altare brandendo il microfono per dire: "cattolici, vi considero dei bigotti e oltretutto degli ignoranti, siete la causa prima dei ritardi dell'Italia, senza di voi il paese andrebbe 100 volte meglio!". La cosa turba comprensibilmente l'animo di molti. Magari l'autore della piazzata pensa veramente quel che dice e di fatto sta solo esprimendo un'opinione che ha tutto il diritto di coltivare, quel che non si capisce bene è il perché debba prendersi la briga di andare ad espletare questa esigenza in una chiesa, ben sapendo che gente la frequenta, ma anche di scegliere un momento clou del rito in cui si è intrufolato. Se proprio voleva esprimersi in quella sede avrebbe potuto farsi invitare, e in effetti, dietro invito, si deve ritenere che quelle sue parole non producano alcun danno risarcibile, specie se è noto come il Nostro la pensi sui cattolici e sui ritardi dell'Italia.
Ancora sul trattamento giuridico del danno psicologico.
Dopo una serata allegra Joe droga Mary e la violenta in presenza di Jane. Quando Mary rinviene torna a casa con la sua amica e dopo qualche giorno viene resa edotta  da Jane su quanto accaduto quella sera. Ne rimane comprensibilmente sconvolta e chiede a Joe un risarcimento per i danni psicologici subiti (in assenza di danni fisici). Lo ottiene. Motivo: se Joe aveva tanta voglia di farlo con Mary avrebbe potuto anche chiederglielo! C'era cioè la possibilità di un contratto preventivo.
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Ma torniamo alle opinioni che "violentano", quando il contratto preventivo è impossibile o diseconomico?
  1. DISCORSI PUBBLICI. Ogni volta che Gad Lerner apre bocca mi sento violentato dentro, non avrebbe potuto avvisarmi di quanto stava per dire? Bè, mentre la violenza è reale, la possibilità di avvisarmi è improbabile. Se la platea è generica risulta difficile filtrare l'audience potenzialmente vulnerabile, cosicché la libertà di parola diventa la regola anche quando offende alcuni ascoltatori.
  2. DISCORSI ASTRATTI. Se voglio fare la mia tirata anti-cattolica chi devo contrattare per ottenere il nulla osta? Chi rappresenta "i cattolici"? Che numero di telefono devo fare?
  3. DISCORSI DIALETTICI. Ci sono sedi in cui esiste un contratto implicito che ci autorizza ad esprimerci in modo franco. In questi caso l'opinione ingiuriosa è lecita, almeno tra i partecipanti al dibattito.
  4. DISCORSI MINIMI. Io non sono nessuno e le offese che posso arrecare con le mie opinioni sono minime. In queste condizioni un contratto preventivo, con tutti i costi di transazione che comporta, sarebbe diseconomico.
  5. DISCORSI PRIVATI. Nelle conversazioni private l'opinione ingiuriosa ha una circolazione talmente ristretta che il danno procurato è minimo cosicché il contratto preventivo diventa diseconomico.
  6. DISCORSO COMMERCIALE. Chi "vende" le sue opinioni si ritiene che lo faccia al miglior offerente, per cui i danni procurati sono bilanciati dai benefici arrecati (è il principio della concorrenza: i competitori si danneggiano tra loro, chi puo' negarlo, ma il beneficio prodotto eccede questo danno). In questi casi il contratto preventivo è implicito.
  7. DISCORSI SITUAZIONALI. Talune espressioni, specie se pronunciate in certe occasioni, sono diventate tanto stereotipate da non avere più la capacità di offendere, in questi casi il contratto preventivo è diseconomico. Talvolta nei talk si sente dire quando si raggiunge il calor bianco "sei sempre in campagna elettorale", come a voler significare che certi attacchi personali sono implicitamente ammessi solo in certe occasioni come la campagna elettorale.
  8. DISCORSI COMUNI. Posso rievocare con entusiasmo la mangiata di pesce fatta ieri e offendere a morte l'interlocutore vegano, tuttavia non mi sembra che il mio comportamento sia colpevole vista l'eccezionalità della circostanza. C'è sempre qualcosa che offende qualcuno e a volte è giusto considerare che chi offende lo fa senza colpa. In altri termini: l'offesa deve essere prevedibile usando la normale diligenza.
  9. ... spazio a disposizione per chi vuol continuare.
Si noti un' omissione problematica: il DISCORSO OGGETTIVO. In fondo anche quello puo' offendere, ad ogni modo giudicare sulla presenza di un'offesa punibile è più facile che giudicare sull'oggettività di un'opinione.
Così come, al contrario, un'opinione trascurata resta pur sempre un'opinione. Al limite, se offendo un tale esprimendo un'opinione non argomentata, questo fatto sarà rilevante come indizio per poter dire che volevo offendere più che esprimermi.
Esercizi:
  1. L'opinione di David Irving e Robert Faurisson merita di essere condannata per "negazionismo"?
  2. Bossi che in un comizio dice "térun" a Napolitano è condannabile?
  3. Erri De Luca che dice "la TAV va sabotata" è condannabile?
  4. Marine Le Pen, Michel Houellebecq e Oriana Fallaci meritano la condanna per "islamofobia"?
  5. Chi si infiltra nelle manifestazioni di piazza per sabotarle esprimendo un’opinione controcorrente merita una condanna?
  6. Santoro invita Brunetta in studio e nel finale lo espone ad una vignetta cprrosiva di Vauro che lo offende. Condanniamo?
  7. Vauro pubblica sul suo giornale una vignetta offensiva su Brunetta che denuncia. Condannare?
  8. Il prof. di scienze che sa di avere in classe un’ allieva che ha subito violenza sessuale parla dei maniaci come di gente con risposte eccessive a quello che resta un istinto naturale dell’uomo. L’allieva resta offesa e denuncia. Colpevole?
Soluzioni: no-no-no-no-sì-sì-no-no (precisazione: per la condanna necessaria la querela di parte).